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[1]In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse della societa', e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio che ad essa si riferiscono, deve essere indicata chiaramente la specie e la sede della societa'. Dev'essere parimenti indicato se la societa' sia cooperativa.

[2]Il capitale delle societa' per azioni dev'essere negli atti suddetti indicato secondo la somma effettivamente versata, quale risulta tuttora esistente dall'ultimo bilancio approvato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art103 · fonte del testo

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