Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le societa' non si ritengono sciolte, rispetto ai terzi, prima del termine stabilito per la loro durata, se non sia trascorso un mese dopo la pubblicazione dell'atto di scioglimento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
