Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella societa' in accomandita, dei quali il diritto sia liquidato con sentenza passata in cosa giudicata, possono fare opposizione contro la deliberazione dei soci di prorogare la societa' oltre il termine, stabilito per la sua durata.

[2]L'opposizione sospende, rispetto agli opponenti, l'effetto del prolungamento della societa', se e' fatta entro dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui si tratta.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art101 · fonte del testo

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