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[1]La riduzione del capitolo sociale non puo' avere esecuzione, se non siano trascorsi tre mesi dopoche' la dichiarazione o la deliberazione della societa' sia stata pubblicata nel giornale indicato dall'articolo 93, coll'espresso avvertimento, che chiunque vi abbia interesse puo' far opposizione entro il termine stesso.
[2]L'opposizione sospende l'esecuzione della riduzione del capitale, fino a che non sia ritirata o respinta con sentenza divenuta irrevocabile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
