Art. 3 (Approvazione)
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a fare per decreto Reale le disposizioni transitorie, non che ad introdurre nel testo del Codice di commercio le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni fra loro e con quelle degli altri Codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le disposizioni che siano necessarie per la sua completa attuazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 aprile 1882.
[4]UMBERTO.
[5]G. ZANARDELLI. BERTI.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. ZANARDELLI.
[7]---------------
[8]N.B. Il testo del Codice di commercio approvato con questa legge verra' pubblicato in Supplementi alla Gazzetta.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
