Art. 2 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e disposizioni sulle materie regolate dal medesimo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
