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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. (*)
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1872.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Quintino Sella.
[12]--------------- (*) Vedi gli stati di prima previsione in appositi Supplementi a questo numero.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1872 al 16 dicembre 2009
