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[1]Il Governo del Re ha facolta' di provvedere per decreto Reale:
- a)Ad una speciale progressione di peso per le corrispondenze da affrancarsi con francobolli di Stato;
- b)All'uso di cartoline postali di Stato con risposta nella corrispondenza degli uffici governativi con i sindaci;
- c)Alla concessione dell'uso dei francobolli di Stato a quella Societa', Istituti ed uffici non a carico del bilancio dello Stato, ai quali era stata accordata per contratto la franchigia postale; e cio' limitatamente alle corrispondenze riguardanti il servizio previsto dal contratto e per il tempo da questo stabilito.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 marzo 1875.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]M. Minghetti.
Testo in vigore dal 24 marzo 1875 al 16 dicembre 2009
