Art. 1
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Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformita' allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1876 al 16 dicembre 2009
