Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1876.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Depretis.
[12](Lo Stato di prima previsione annesso alla legge precedente e' pubblicato in appositi fogli di supplemento a questo numero.)
Testo in vigore dal 30 dicembre 1876 al 16 dicembre 2009
