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Sono mantenuti anche per l'anno 1871, per tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1870 al 16 dicembre 2009
