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Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1871, e salvo il disposto del seguente art 7, il Governo del Re riscuotera', secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e fara' entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione delle entrate, annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1870 al 16 dicembre 2009
