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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico e ad alienare, invece dei titoli ferroviari contemplati dall'articolo 28 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di trentatre milioni necessaria per far fronte, durante l'esercizio finanziario dal 1° gennaio a tutto il 30 giugno 1884, alla spesa da iscriversi nel bilancio dei Lavori Pubblici, a mente dell'articolo 24 della suddetta legge.
[2]La Cassa dei Depositi e Prestiti fara' coi propri fondi, anziche' colle negoziazioni dei titoli ferroviari suaccennati, i prestiti necessari alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi per procurarsi, durante il mentovato esercizio finanziario, le somme occorrenti pel pagamento dei concorsi e delle anticipazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31 della legge surricordata.
[3]Tali prestiti saranno fatti colle norme stabilite dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
