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E' mantenuto per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1884, l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
