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[1]E' continuata al Ministro delle Finanze la facolta' di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non dovra' eccedere i 300 milioni di lire.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Firenze addi' 9 giugno 1870.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il guardasigilli M. Raeli.
[6]Quintino Sella.
Testo in vigore dal 17 giugno 1870 al 16 dicembre 2009
