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Sono mantenute anche per l'anno 1875, in tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1874 al 16 dicembre 2009
