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[1]E' continuata al Ministro delle Finanze la facolta' di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.
[2]La somma totale dei buoni in circolazione non potra' eccedere i 250 milioni di lire.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Data a Firenze addi' 28 luglio 1867.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio.
[7]U. Rattazzi.
Testo in vigore dal 31 luglio 1867 al 16 dicembre 2009
