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Il Governo del Re riscuotera' le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1871, giusta la tabella A, annessa alla presente legge, e provvedera' allo smaltimento dei generi di privativa in conformita' alla tariffa in vigore.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009
