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[1]Le entrate e le spese della Amministrazione del Fondo per il culto, giusta le tabelle D ed E, annesse alla presente legge, vengono determinate e riconosciute nella seguente misura:
- a)La previsione per la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria per l'anno 1883 e' stabilita in lire 31,390,100 (lire trentunmilioni trecentonovantamila cento);
- b)Sono provvisoriamente riconosciuti in lire 56,143,603 e centesimi 66 (lire cinquantasei milioni centoquarantatremila seicentotre e centesimi sessantasei) i residui attivi dell'anno 1882 e degli anni precedenti, salve le variazioni che risulteranno dal rendiconto generale consuntivo;
- c)Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nel 1883 sono previste nella somma di lire 32,477,762 13 (lire trentaduemilioni quattrocentosettantasettemila settecentosessantadue e centesimi tredici);
- d)La previsione per la competenza della spesa ordinaria e straordinaria per l'anno 1883 e' definitivamente approvata in lire 26,622,453 (lire ventiseimilioni seicentoventiduemila quattrocentocinquantatre);
- e)Sono provvisoriamente riconosciuti in lire 57,491,571 e centesimi 83 (lire cinquantasettemilioni quattrocentonovantunmila cinquecentosettantuna e centesimi ottantatre) i residui passivi dell'anno 1882 e degli anni precedenti, salve le variazioni che risulteranno dal rendiconto generale consuntivo;
- f)I pagamenti da eseguirsi nell'anno 1883 sono previsti nella somma di lire 30,244,694 40 (lire trentamilioni duecentoquarantaquattromila seicentonovantaquattro e centesimi quaranta), salvo i maggiori pagamenti che, per imprescindibili esigenze di servizio ed entro i limiti delle somme stanziate per la competenza del 1883 e pei residui del 1882 ed anni precedenti, potranno essere autorizzati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 luglio 1883.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
[7]--------------- NB. Le tabelle A, C, C, D, E saranno pubblicate in appositi fogli di Supplemento a questo numero.
Testo in vigore dal 10 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
