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Il Governo del Re e' autorizzato a valersi delle somme derivanti dai contributi gia' votati dei Corpi morali interessati nella costruzione della ferrovia del San Gottardo, comprese quelle gia' stanziate nei bilanci precedenti, ma non incassate a tutto il 1879 ed eliminate dai residui attivi, per far fronte alla maggiore spesa di 10,000,000 di lire, assunta col trattato internazionale di Berna del 12 marzo 1878, approvato colla legge del 20 luglio 1879, n. 5006, e ad iscrivere le dette somme nel bilancio dell'entrata del 1880 per lire 3,333,333 30, gia' incluse nella cifra stabilita al precedente articolo 1, e pel rimanente nei bilanci degli anni successivi, in corrispondenza agli stanziamenti che saranno fatti nel bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 29 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
