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[1]Le entrate e le spese dell'Amministrazione del Fondo per il culto, giusta le tabelle E, F, annesse alla presente legge, vengono determinate o riconosciute nella seguente misura:
- a)La competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria per l'anno 1880 e' stabilita in lire ventisettemilioni trecentottantamila trecentotrentotto e centesimi venti (L. 27,380,338 20);
- b)Sono provvisoriamente riconosciuti in lire cinquantacinquemilioni centotrentaquattromila settecentoquarantasei e centesimi ottantatre (L. 55,134,746 83) i residui attivi dell'anno 1879 e degli anni precedenti;
- c)Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nel 1880 sono previste nella somma di lire ventinovemilioni trecentonovantamila e centesimi ventiquattro (Lire 29,390,154 24);
- d)La competenza della spesa ordinaria e straordinaria per l'anno 1880 e' definitivamente approvata in lire trentaduemilioni duecentoquarantatremila novantasei e centesimi trentaquattro (L. 32,243,093 34);
- e)Sono provvisoriamente riconosciuti in lire quarantanovemilioni duecentosessantamila duecentotrentasei e centesimi venticinque (L. 49,260,236 25) i residui passivi dell'anno 1879 e degli anni precedenti;
- f)I pagamenti da eseguirsi nell'anno 1880 sono previsti nella somma di lire trentaquattromilioni ottocentoventisettemila ottocentosessantasette e centesimi quindici (L. 34,827,867 15).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 luglio 1880.
[4]UMBERTO.
[5]A. MAGLIANI.
[6]Visto - Il Guardasigilli T. VILLA.
[7](Le tabelle A, B, C, D, E e F saranno stampate in appositi fogli di Supplemento a questo numero).
Testo in vigore dal 29 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
