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Sono convalidate nella somma di lire tremilioniquattrocentottantacinquemilacentoquarantotto e centesimi ventisei (L. 3.485.148,26) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1900-901, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
