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Sono convalidate nella somma di lire due milioni ventottomila novanta e centesimi novantacinque (L. 2.028.090,95) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1899-900, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
