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E' approvata nella somma di lire trentamilaquarantotto e centesimi cinquanta (L. 30,048 50) la eccedenza delle pensioni di autorita' concedute nell'esercizio 1899-900 a carico del bilancio del Ministero della guerra, sulla quota di lire 147,000 autorizzata per le pensioni stesse con l'articolo 4 della legge 2 luglio 1899 n. 251.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
