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Sono convalidate nella somma di lire tremilioni settecentosettantaduemila settecentoventicinque e centesimi ottantadue (L. 3.772.725,82) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1899-900 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
