Entro il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re ha facolta' di stipulare cogli enti locali che ne facciano domanda, delle convenzioni, dirette a rendere autonomi i convitti di cui all'art. 30 contribuendo da sua parte una somma fissa corrispondente:

  • a)alla cifra dei cespiti indemaniati con correspettivo da parte dello Stato;
  • b)all'ammontare delle tasse scolastiche in media pagate dai convittori nell'ultimo quinquennio;
  • c)all'ammontare delle borse di studio non superiori a venti, che possono essere assegnate alla regione.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art31 · fonte del testo

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