[1]A cominciare dall'anno scolastico 1912-913 le tasse scolastiche per gli Istituti di belle arti e di musica sono fissate secondo le tabelle D, E annesse alla presente legge.

[2]Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno fissate le norme e i criteri per la dispensa dal pagamento delle tasse a favore dei giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica, nonche' per le propine da assegnarsi agli esaminatori.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art27 · fonte del testo

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