Art. 9
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[1]Al 2° capoverso dell'art. 4 della legge 24 marzo 1907, n. 135, e' sostituito il seguente:
[2]«I nocchieri di 2ª classe e gli altri militari del corpo Reale equipaggi ad essi pareggiati che contino complessivamente dodici anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale, dei quali almeno due in quello di capo di 2ª classe, e che siano collocati a riposo per ragioni di eta' e per anzianita' di servizio, in base all'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione, da computarsi al disopra del massimo fissato dalla tabella precedente».
[3]Dopo questo capoverso sono aggiunti i seguenti:
[4]«I sotto nocchieri e militari del corpo Reale equipaggi di grado corrispondente che contino 6 anni di effettivo servizio nel grado, avranno diritto all'aumento del quinto della pensione.
[5]«I sottufficiali del corpo Reale equipaggi che contino complessivamente sei anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale avranno diritto all'aumento del quinto della pensione, ed avranno invece diritto all'aumento dei due quinti della pensione stessa i nocchieri di 1ª classe e gli altri militari pareggiati a tale grado che contino venti o piu' anni di servizio effettivo, e, complessivamente, almeno dodici anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale.
[6]«Questi aumenti saranno computati al disopra del massimo fissato dalla tabella di cui all'art. 8».
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 1 ottobre 1919
