Art. 7
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[2]«La permanenza massima nel grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti e' di quattro anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali, purche' idonei, saranno promossi al grado superiore. «I secondi macchinisti per conseguire il grado di primo macchinista devono avere quattro anni di permanenza nel loro grado e un periodo d'imbarco di due anni ed essere stati dichiarati idonei.
[3]«La promozione al grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti, quello di macchinista escluso, avra' luogo a scelta». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788
1Il Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 15 della legge 2 luglio 1911 avranno effetto dal 1° agosto 1911".
Testo in vigore dal 17 agosto 1911 al 27 luglio 1913
