Art. 6
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I militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) possono conseguire le due rafferme con soprassoldo stabilite dall'art. 3 della legge n. 345 del 15 luglio 1906, indipendentemente dall'eta' fissata dal terzo capoverso della legge stessa.
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 17 agosto 1911
