Art. 5
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[1]Fra il primo ed il secondo capoverso dell'art. 6 della legge 27 giugno 1901, n. 276, sono aggiunti i seguenti:
[2]«Alla stessa gratificazione avranno diritto quei sottocapi raffermati con soprassoldo - esclusi quelli della categoria musicanti - quando abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo e sia stata gia' loro concessa la seconda rafferma con soprassoldo.
[3]«Parimente a tale gratificazione avranno diritto tutti i militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) che abbiano compiuto la rafferma con soprassoldo e dodici anni di effettivo servizio, e quelli che pur avendo compiuto un tale tempo di servizio non abbiano, per ragioni di eta', potuto conseguire la rafferma con soprassoldo, sempre quando pero' questa non sia stata loro negata per ragioni d'indole morale, disciplinare, professionale e di salute.
[4]«Non avranno diritto a tale gratificazione quei militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) che si trovino nelle suddette condizioni e che provenienti dal R. esercito avessero gia' ricevuta una indennita' pari o superiore, secondo la legge n. 506 del 19 luglio 1909, sulle rafferme per i militari del R. esercito.
[5]«Qualora invece l'indennita' ricevuta fosse stata inferiore alla gratificazione stabilita col presente articolo di legge, riceveranno allo stesso titolo una somma pari alla differenza fra l'indennita' gia' percepita e la gratificazione della quale ora si tratta».
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
