Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1911 al 17 agosto 1911. Leggi il testo vigente →
Ai sottocapi promossi secondi capi e' concessa, all'atto della promozione, un'indennita' di vestiario di L. 200.
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 17 agosto 1911
