Art. 14
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[1]Con decreto del ministro del tesoro sara' provveduto alla iscrizione nei vari capitoli del bilancio della marina, in aggiunta alle spese consolidate, della somma occorrente per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nella misura seguente:
[2]Esercizio finanziario 1910-911 L. 9,600 Id. id. 1911-912 » 849,600 Id id. 1912-913 » 1,299,800 Id. id. 1913-914 » 1,080,850 Id. id. 1914-915 » 1,035,100 Id. id. 1915-916 » 965,350 Id. id. 1916-917 e seguenti » 913,600
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
