Art. 13
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[1]E' fatta facolta' al ministro della marina di applicare gradualmente mediante RR. decreti le disposizioni contenute nella presente legge, in relazione alle disponibilita' finanziarie determinate nell'art. 14 ed in modo che abbiano pieno effetto non piu' tardi del 1° luglio 1912.
[2]Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 avranno effetto dal 1° gennaio 1911.
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
