Art. 11
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[1]E' in facolta' del ministro, sentito il parere della commissione di avanzamento, di collocare a riposo i capi di 1ª classe che abbiano raggiunto gli anni di servizio utili per conseguire il massimo della pensione stabilito dagli articoli 8 e 9 della presente legge, ancorche' non abbiano raggiunto i 52 anni di eta' prescritti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.
[2]I posti che si renderanno vacanti nell'organico dei capi di 1ª classe in conseguenza dell'applicazione di tale disposizione, non saranno colmati, ma andranno in diminuzione dell'organico stesso. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788
1Il Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 15 della legge 2 luglio 1911 avranno effetto dal 1° agosto 1911".
Testo in vigore dal 17 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
