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[1]Nel decennio 1891-1900 l'amministrazione dello Stato assumera' la riscossione non soltanto del dazio consumo governativo, ma anche dei dazi addizionali e comunali della citta' di Roma, e paghera' al comune medesimo la somma annuale di 14,000,000 di lire.
[2]Durante l'amministrazione governativa dei dazi di consumo non puo' farsi luogo a modificazioni di tariffa senza l'approvazione del Governo.
Testo in vigore dal 24 luglio 1890 al 13 gennaio 1901
