Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1890 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il termine stabilito dall'art. 8 della convenzione approvata con la legge dell'8 luglio 1883 potra' con regio decreto essere prorogato di anni venti.
Testo in vigore dal 24 luglio 1890 al 22 dicembre 2008
