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[1]Senza pregiudizio della precedente disposizione e prima che la medesima venga posta in esecuzione, il Governo del Re e' pure autorizzato a fondere, previi speciali accordi con l'Amministrazione che vi e' preposta, e conservandone l'autonomia, l'ospedale di Santo Spirito col Policlinico.
[2]Il prezzo da ricavarsi dall'attuale fabbricato di Santo Spirito andra' in aumento della dotazione patrimoniale del nuovo ospedale, al quale saranno pure devoluti gli assegni che il Ministero della pubblica istruzione paga per il servizio delle cliniche nella citta' di Roma.
Testo in vigore dal 24 luglio 1890 al 22 dicembre 2008
