Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1890 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
A cura dell'ufficio di cui sopra e nel termine di due anni verra' provveduto all'accertamento e alla liquidazione dei contributi, di cui all'articolo 14 della convenzione approvata con la legge 14 maggio 1881.
Testo in vigore dal 24 luglio 1890 al 22 dicembre 2008
