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[1]Per la esecuzione delle opere governative ed edilizie ricordate negli articoli 1 e 2 della presente legge, sara' con decreto Reale costituito apposito ufficio tecnico-amministrativo alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici.
[2]A quest'ufficio spettera' pure la direzione e la vigilanza di tutti i lavori che il comune di Roma deliberera' di compiere in esecuzione del piano regolatore edilizio della citta'.
Testo in vigore dal 24 luglio 1890 al 22 dicembre 2008
