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[1]Ferma rimanendo la somma complessiva del concorso dello Stato nei lavori della capitale, il Governo del Re e' autorizzato a proporre in sede di bilancio nuovi provvedimenti, qualora, approvato il bilancio comunale, risulti che il municipio di Roma non sia in grado di eseguire le opere del piano edilizio regolatore.
[2]Le anticipazioni che siano fatte per effetto del presente articolo saranno detratte dalle ultime annualita' del concorso medesimo.
Testo in vigore dal 24 luglio 1890 al 22 dicembre 2008
