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[1]Fermi gli obblighi dello Stato e del Comune di Roma per effetto delle convenzioni approvate con le leggi del 14 maggio 1881, n. 209, e 8 luglio 1883, n. 1482, il Governo del Re provvedera' alla esecuzione e al compimento delle opere governative accennate nell'art. 3 della convenzione 14 novembre 1880.
[2]Per il Policlinico, che fa parte di tali opere governative, in aggiunta a quanto risultera' speso al momento dell'approvazione della presente legge, viene fissata una nuova spesa massima di 10 milioni di lire, oltre il prezzo ricavato dall'area gia' acquistata per fondarvi detto istituto sull'Esquilino tra porta Maggiore e il viale Manzoni.
Testo in vigore dal 24 luglio 1890 al 22 dicembre 2008
