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[1]La Corte dei conti esercita la sua azione di controllo sulle spese e di vigilanza sulle entrate degli economati dei benefici vacanti e la sua funzione di giurisdizione contenziosa sugli agenti di detta Amministrazione secondo le norme della legge di sua istituzione del 14 agosto 1862, n. 200.
[2]Nei conti giudiziali, che gli agenti degli economati debbono trasmettere alla Corte dei conti, sono esposte separatamente dalle partite riguardanti la gestione dei beni propri degli economati, le risultanze attive e passive delle altre gestioni da essi tenute durante il periodo per il quale rendono il conto.
Testo in vigore dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
