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[1]L'annuo contributo che, ai termini delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, e 5 marzo 1893, n. 69, il Fondo pel culto deve versare al Tesoro dello Stato in acconto dei diritti spettantigli sul patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse, e' elevato dal 1° luglio 1894 a lire 4,000,000.

[2]Il suddetto contributo di lire 4,000,000 e' concesso a tutto l'esercizio 1898-99.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~art9 · fonte del testo

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