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[1]L'esecuzione dell'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, n. 5921, e' sospesa fino a nuova disposizione legislativa.
[2]La legge 3 luglio 1892, n. 322, portante la sostituzione del predetto articolo, e' abrogata.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
