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[1]Le tasse sui trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito, quelle sui trasferimenti a causa di morte e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, stabilite dagli articoli 95 a 100 inclusivo e 107 a 115 inclusivo della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874, n. 2075, sono modificate come nella tariffa che costituisce l'allegato C della presente legge.
[2]Le tasse stabilite in detta tariffa non sono soggette all'aumento dei decimi.
[3]Alle singole quote individuali che, tanto nelle successioni quanto nelle donazioni per la parte gratuita, non superano le 500 lire, le tasse saranno applicate colla diminuzione di un decimo.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
