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[1]Sono convertiti in legge i regi decreti 4 agosto 1893, n. 451 e 452 (allegati N, O), per la coniazione di 10 milioni di lire in monete di bronzo e per la emissione di 30 milioni di lire in buoni di Cassa da una lira, ed il regio decreto 21 febbraio 1894, n. 49 (allegato P), riguardante l'emissione di buoni di Cassa da lire due e la coniazione di monete di nichelio.
[2]Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad emettere 20 milioni di lire in buoni di Cassa da una lira, in aggiunta dei 30 milioni gia' emessi, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni che reggono presentetemente l'emissione dei buoni di Cassa.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 luglio 1894.
[5]UMBERTO I.
[6]SIDNEY SONNINO BOSELLI CRISPI CALENDA BARAZZUOLI.
[7]Visto, il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
