Art. 5 (Allegato P)
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[1]E' autorizzata la fabbricazione ed emissione di monete in lega di nichelio e di rame, da venti centesimi, per un valore nominale complessivo di venti milioni di lire.
[2]7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 giugno 1909, n. 361
7Il Regio Decreto 13 giugno 1909, n. 361 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le monete di nichelio misto da centesimi 20 emesse in virtu' della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato P col millesimo 1894 e 1895, cesseranno di avere corso legale nel Regno col giorno 30 giugno 1910 e dal 1° luglio 1910 non saranno piu' accettate dalle pubbliche Casse nei versamenti di somme dovute allo Stato, e potranno essere ricusate dai privati".
Testo in vigore dal 11 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
