Art. 1 (Allegato P)
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[1]ALLEGATO P all'art. 14.
[2]R. decreto 21 febbraio 1894, n. 49, per l'emissione di Buoni di cassa da lire 2 e coniatine di monete di nichelio.
[3]UMBERTO I.
[4]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[5]RE D'ITALIA
[6]Veduta la legge 6 agosto 1862, n. 737;
[7]Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 783;
[8]Veduta la legge 7 luglio 1878, n. 4474;
[9]Veduta la convenzione monetaria internazionale del 6 novembre 1885, approvata con legge 30 dicembre dello stesso, anno, n. 3590;
[10]Veduti i reali decreti del 4 agosto 1893, n. 451 e 452;
[11]Udito il Consiglio dei ministri;
[12]Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, interim del Tesoro;
[13]Abbiamo decretato e decretiamo:
[14]Art. 1.
[15]Il ministro segretario di Stato per il Tesoro ha facolta' di emettere Buoni di cassa a corso legale, del valore nominale di lire due, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti che riguardano i Buoni di cassa da una lira.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
