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[1]I buoni di Cassa, posti in circolazione, saranno garantiti e coperti per intero da monete divisionali italiane di argento, immobilizzate nelle Tesorerie dello Stato e destinate espressamente a questo scopo. In via eccezionale e per bisogni urgenti della minuta circolazione, il ministro del Tesoro potra' emettere i detti buoni anche se non esista ancora nelle Tesorerie la somma corrispondente in spezzati d'argento a condizione:

[2]1° che la circolazione dei buoni di Cassa sia interamente coperta da monete di argento o d'oro aventi corso legale nel Regno;

[3]2° che queste monete siano surrogate, nel piu' breve periodo di tempo possibile, con le specie divisionali raccolte all'interno o da introdurre dall'estero.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-o-art3 · fonte del testo

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